ATTO COSTITUTIVO DELL’ ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“Talanith”

C.F. 91018300532

 

  

Il giorno 06/09/2009 del mese di Settembre in Sorano (GR), in frazione San Valentino  loc.Pancanino n.8, alle ore 16, si sono riunite le seguenti signore:

 

1)      Sofie Wendt

2)       Elisa Romagnoli

3)       Sandra Balestri

4)       Edith Soto

 

Le presenti chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra Sofie Wendt, che a sua volta nomina la Sig.ra Elisa Romagnoli segretaria della riunione ed estentrice del presente verbale.

La Presidente illustra i motivi che hanno portato le presenti a farsi promotrici della costituzione di una associazione culturale e dà lettura dello Statuto Sociale, che allegato sotto la lettera (A) fa parte integrante del presente Atto Costitutivo. Le comparenti di comune accordo, dopo ampia ed approfondita discussione, stipulano e convengono quanto segue:

 

Art.1)

- E’ costituita, ai sensi della legge 383/00, fra i suddetti comparenti l’Associazione di promozione sociale denominata “Talanith”.

 

Art.2)

-          L’associazione  ha sede legale in Sorano (GR) 58010, frazione San Valentino in loc.Pancanino 8.

 

Art.3)

- L’associazione ha come scopo di:

 

sviluppare nell’ambito della cultura femminile-femminista concetti alternativi di vita tesi ad auspicare per le donne e per tutti gli esseri viventi dignità, abbondanza e pace.

L’Associazione vuole creare e trasmettere una cultura che riconosca al suo centro la dignità della donna e di tutto l’esistente e che offra alle persone e alla società un concetto di vita costruttivo e egualitario basato sulla ricchezza della terra. 

L'Associazione si pone come scopo primario di creare una convivenza matriarcale, mirata all’accoglienza delle donne senza distinzione di razza e/o religione.

 

Art. 4)

- L’associazione ha durata illimitata nel tempo.

 

Art. 5)

- L’associazione avrà come principi fondamentali la Costituzione Italiana, la legislazione vigente e lo Statuto sociale che ribadisce: l’assenza di fini di lucro, l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, l’elettività e la gratuità delle cariche sociali, la sovranità dell’assemblea dei soci, il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali, la libera e volontaria adesione all’associazione, il funzionamento basato sulla volontà democratica espressa dai soci.

 

Art.6)

- Le comparenti stabiliscono che, per il primo mandato quadriennale, il Consiglio Direttivo sia composto da 4 membri e nominano a farne parte le signore alle quali contestualmente attribuiscono le cariche: Sofie Wendt Presidente, Elisa Romagnoli Vicepresidente, Edith Soto Consigliera e Sandra Balestri Consigliera.

 

Art. 7)

- Tutte le neo nominate presenti alla riunione dichiarano che non esistono elementi di incompatilità e di accettare le rispettive cariche.

 

Art. 8)

- Le elette costituiscono così, sempre in applicazione dello Statuto dell’associazione, il Consiglio direttivo, suscettibili di modifiche o di integrazioni in successive ed apposite Assemblee dei soci.

 

Art. 9)

- L’assemblea delibera di conferire alla Presidente il potere di apportare tutte le eventuali modifiche al presente Statuto richieste in sede di registrazione.

 

Art. 10)

- Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell’associazione qui costituita.

 

 

La Presidente                                               La Vicepresidente                                             La Consigliera

 

 

                                                                                                                                       La Consigliera

 

 

 

 

 

 

Allegato A

 

STATUTO

 

 

Art. 1) COSTITUZIONE

Ai sensi della legge  7 dicembre 2000, n. 383, e delle norme del Codice Civile in tema di Associazioni, è costituita l’Associazione di Promozione Sociale denominata “Talanith”.

 

Art. 2) SEDE, DURATA

- L’Associazione ha sede legale in Sorano (GR) 58010, frazione San Valentino in loc.Pancanino 8 e la sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

 

Art. 3) FINALITA’ E ATTIVITA’

L’Associazione non ha finalità di lucro e si prospetta come uno spazio fisico ed ideale dove sperimentare e proporre stili alternativi di vita, basati sul vissuto, sugli studi e sulle esperienze delle donne consolidate nell’ambito femminile-femminista, che auspichino per le donne e per tutti gli esseri viventi dignità, abbondanza e pace. L'Associazione si pone come scopo primario di creare una convivenza matriarcale mirata all’accoglienza delle donne senza distinzione di razza e/o religione. Attraverso il contatto con la natura e con i cicli della terra, le donne possono ritrovare/ ricostruire la propria identità in una prospettiva d’indipendenza culturale, spirituale ed economica.

L’Associazione vuole creare e trasmettere una cultura che riconosca al suo centro la dignità della donna e di tutto l’esistente e che offra alle persone e alla società un concetto di vita costruttivo e egualitario basato sulla ricchezza della terra.

 

 

In particolare l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

 

-          Promuovere la ‘CULTURA DELLE DONNE’ attraverso la ricerca, la valorizzazione e la diffusione del vissuto femminile.

-          Collaborare con altre Associazioni e organi di Cooperazione Internazionale per la diffusione e la promozione della ‘CULTURA DELLE DONNE’.

-          Contribuire attivamente allo sviluppo della ‘CULTURA DELLE DONNE’, in campo artistico e sociale a livello locale, nazionale ed internazionale attraverso l’organizzazione di eventi culturali.

-          Sensibilizzare e stimolare l’opinione pubblica verso la ‘CULTURA DELLE DONNE’ nelle sue diverse forme per creare occasioni aggregative e d’informazione.

-          Favorire la divulgazione e la circolazione dei saperi delle donne attraverso spazi artistici e culturali già esistenti (biblioteche, teatri, musei, locali e luoghi di aggregazione),di allestire spazi espositivi propri e creandone di nuovi ed atipici, anche virtuali (internet, forum di discussioni telematiche, web-log).

-          Distribuzione di materiale promozionale.

-          Realizzare attività editoriali mediante la pubblicazione e la distribuzione di riviste, bollettini e ogni altro strumento idoneo alla formazione e alla diffusione della ‘CULTURA DELLE DONNE’.

-          Progettare e realizzare corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione inerenti gli scopi e le finalità sopra menzionate.

-          Progettare ed organizzare percorsi individuali e collettivi di training, indirizzati alla conoscenza di sé e all’empowerment (‘impoteramento’).

-          Svolgere attività di studi e di ricerca.

-          Organizzare seminari, convegni e dibattiti per favorire il confronto tra realtà locali ed internazionali, tradizionali ed innovative.

-          Organizzare viaggi culturali in Italia e all’estero, vacanze presso centri studio e di formazione nazionali ed internazionali;

 

Per seguire i propri obiettivi, l’Associazione potrà gestire locali da destinare ad uffici, sale per convegni, punti ristoro, servizi di baby sitting, nonché terreni per lo svolgimento degli eventi e delle attività formative ed agricole. Potrà altresì promuovere la vendita di prodotti artistici, artigianali e agricoli di donne.

Si potranno sviluppare sinergie, patrocini, cooperazioni, convenzioni con istituzioni pubbliche ed organizzazioni private che operano nel sostegno delle culture e del benessere delle donne a livello locale, nazionale ed internazionale.

L’Associazione potrà promuovere ed aderire a qualsiasi iniziativa di tipo umanitario, solidaristico, socio-assistenziale e di tutela ambientale.

 

Art. 4) I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto e i regolamenti.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio s’impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa non è trasmissibile nè rimborsabile in nessun caso.

 

Ci sono tre categorie di soci:

-          Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

-          Soci ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo.  La loro qualità di soci ordinari è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale ed ha la durata dell’ esercizio dell’anno solare in corso.

-          Soci sostenitori: coloro che hanno successivamente aderito all’Associazione e, pur non partecipandovi attivamente, sono interessati ad iniziative ed alle attività alle quali liberamente contribuiscono.

 

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Nell’ambito delle attività dell’Associazione possono essere utilizzate prestazioni utili al perseguimento dei fini associativi, prestazioni che possono essere svolte anche da soci nei limiti indicati dalla normativa vigente.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. E’ ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività nei limiti preventivamente stabiliti anno per anno dal Consiglio Direttivo all’ atto dell’ approvazione del bilancio preventivo.

L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

 

Art. 5) DIRITTI DEI SOCI

I Soci aderenti all’ Associazione hanno il diritto di partecipazione a tutte le attività associative ed in particolare all’Assemblea, con diritto di voto, in base a principi di democrazia, uguaglianza e pluralismo.

I soci sostenitori hanno facoltà di partecipare alle assemblee nelle quali si discute il bilancio. Tutti i soci hanno diritto d’ informazione e controllo previsti dalla legge e dal presente statuto. Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

 

 

Art. 6) DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata nei limiti preventivamente stabiliti.

Tutti i soci hanno l’obbligo di contribuire al fondo sociale e di versare la quota associativa determinata annualmente dall’ assemblea.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

L’ inosservanza degli obblighi posti al presente statuto, la violazione di norme di legge, fanno decadere la qualità di socio.

 

Art. 7) ESCLUSIONE/RECESSO DEL SOCIO

La delibera relativa all’ esclusione è adottata dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente, previa acquisizione della difesa scritta del socio interessato almeno cinque giorni prima della seduta e salvo diritto di veto dei soci fondatori. Ciascun socio può recedere dall’ Associazione con nota a.r. inviata al Presidente. In tal caso il recesso ha effetto a decorrere dalla data di ricevimento della presente.

I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

 

Art. 8) GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- L' Assemblea dei soci;

- Il Consiglio Direttivo;

- Il Presidente

Tutte le cariche sociali sono elettive nonchè assunte e assolte a totale titolo gratuito.

 

Art. 9) L'ASSEMBLEA

L'assemblea è organo sovrano dell' Associazione ed è composta da tutti i soci.

L’ assemblea è convocata annualmente dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso alla bacheca della sede sociale almeno sette giorni prima della data stabilita. Nell’avviso sarà indicato il luogo, il giorno, l’ora e l’ordine del giorno in discussione. L’assemblea è inoltre convocata su richiesta del Consiglio Direttivo e di almeno due terzi dei soci aventi diritto.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E’ ordinaria l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo nonchè l’eventuale regolamento interno, e delibera a richiesta del Presidente sulle linee generali d’indirizzo e programmazione.

E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, con voto favorevole dei soci fondatori, o per deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'Associazione.

L’ assemblea è presieduta dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

L’ assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta, metà più uno, dei soci aventi diritto, ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci aventi diritto intervenuti.

 

Art. 10) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

I soci fondatori sono membri di diritto del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell’ Associazione, con il consenso dei soci fondatori, ha la facoltà di nominare altri membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell’ Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo sono revocati dal Presidente in accordo con i soci fondatori. Il Consiglio Direttivo assiste e coadiuva il Presidente nella gestione dell’ Associazione, compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, redige il bilancio preventivo da sottoporre all’ assemblea, ammette i nuovi soci ed esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto e provvede alla stesura ed all’ approvazione di un eventuale  regolamento interno da sottoporre all’ assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede senza particolari formalità ed è presieduto dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

 

Art. 11) IL PRESIDENTE / VICE PRESIDENTE

Il Presidente dell’Associazione è eletto dai soci fondatori che si riuniscono per tale adempimento almeno trenta giorni liberi prima della scadenza del mandato convocati dal Presidente uscente.

Il Presidente dirige e gestisce l’Associazione, ha il compito di convocare e presiedere l’assemblea nonchè il Consiglio Direttivo, e compie ogni atto il cui potere gli è attribuito dalla legge e dal presente statuto.

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale, sottoscrive e stipula in nome e per conto dell’Associazione, conserva presso la sede sociale i registri dei sunti e dei verbali assembleari e del Consiglio Direttivo ed è autorizzato ad assumere impegni ed azioni in linea con le direttive indicate nel presente statuto.

Il Presidente dura in carica per 4 anni. Il Presidente cessa dalla carica per dimissioni, inadempimento permanente, revoca dell’Assemblea su proposta dei soci fondatori.

 

Art. 12) I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo e ratificata dall'assemblea;

-  dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;

-  da contributi di organismi internazionali, dell'Unione europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;

-  da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

-  da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

-  da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

-  altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

 

Il Consiglio direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo

l'Associazione.

I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

 

Art. 13) RIMBORSI SPESE VIVE

Il Consiglio Direttivo può deliberare rimborsi spese anche forfettari per ogni socio che sostenga spese in nome e per conto dell’ Associazione purchè autorizzato dagli organi competenti.

 

Art. 14) MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell' Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

 

Art. 15) SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

 

Art. 16: DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

 

 

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